Esenzioni per gli accordi verticali di fornitura e distribuzione
L’articolo 101, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 81, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) vieta gli accordi che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza. Il paragrafo 3 dell’articolo 101 del TFUE (ex articolo 81, paragrafo 3 del TCE) esenta gli accordi che producono sufficienti vantaggi, tali da compensare gli effetti anticoncorrenziali.
Gli accordi verticali sono accordi per la vendita e l’acquisto di beni e servizi conclusi tra imprese operanti ciascuna ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione. Esempi classici di accordi verticali sono gli accordi di distribuzione tra produttori e commercianti all’ingrosso o dettaglianti. Gli accordi verticali che determinano solamente il prezzo e la quantità per una transazione specifica di vendita e acquisto di norma non restringono la concorrenza. Tuttavia, una restrizione della concorrenza può verificarsi se l’accordo contiene restrizioni per il fornitore o il compratore, ad esempio se obbliga l’acquirente a non acquistare marchi concorrenti. Tali restrizioni verticali possono avere effetti negativi ma anche positivi. Ad esempio, possono aiutare un produttore ad entrare in un nuovo mercato o ad evitare che si crei una situazione in cui un distributore si avvantaggia degli sforzi promozionali di un altro distributore o consente a un fornitore di ammortizzare un investimento fatto per uno specifico cliente. Essi possono anche contribuire a ridurre i costi delle transazioni commerciali ed i costi di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite.
Alcuni tipi di accordi verticali possono incrementare l’efficienza economica nell’ambito di una catena produttiva o distributiva permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In seguito all’esperienza generalmente positiva dell’applicazione del regolamento n. 2790/1999, la Commissione ha adottato già nel 2010 un nuovo regolamento di esenzione per categoria.
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